Somministrazione di Lavoro: l’obbligo della comunicazione alle OO.SS.

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Somministrazione di Lavoro: l'obbligo della comunicazione alle OO.SS.

La comunicazione annuale dei lavoratori somministrati deve essere inviata solo dai datori di lavoro che hanno utilizzato lavoratori somministrati nell’anno precedente. La comunicazione, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori


In relazione al riordino dei contratti (il c.d. Testo Unico) di cui al D.lgs. n. 81/2015, l'articolo 36, comma 3, prevede che:

" ... Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi (ossia stipulati), la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.

Così facendo, il Legislatore, nel quadro delle opportune semplificazioni, ha, di fatto:

  • eliminato la comunicazione preventiva, ossia prima della stipula del contratto di somministrazione;
  • confermato l’obbligo della sola comunicazione a consuntivo ogni dodici mesi sui contratti stipulati. Comunicazione da inviare, di norma, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, salvo eventuale diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva;
  • eliminato l’informativa delle motivazioni di ricorso, rimanendo solo un discorso quantitativo e temporale.

Per quanto sopra, nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale ultimo obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00 (Rif. Art. 40, comma 2, D.lgs. n. 81/2015), qualora l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente (Cfr. ML nota 3 luglio 2012, n. 12187).

Tale termine non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio indicato (Cfr. ML Interpello n. 36/2012).

Pertanto, entro il 31 gennaio di ogni anno (fatto salvo eventuale diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva) dovrà essere effettuata dall’impresa utilizzatrice, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.lgs.  n. 81/2015, la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione stipulati nell’anno precedente.

In particolare e nello specifico, entro la suddetta data l’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati nell'anno, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Generalmente sono le Agenzie di Somministrazione che comunicano questi dati all’azienda utilizzatrice.

La comunicazione annuale dei lavoratori somministrati, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori.

E’ opportuno sottolineare come per “organizzazioni sindacali dei lavoratori” debbano intendersi le organizzazioni appartenenti al settore merceologico – categoria – di cui al CCNL applicato dall’utilizzatore.

La consegna della comunicazione può essere fatta a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta certificata (PEC)

Comunicazione annuale sindacati per somministrazione - Fac-simile

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